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Nuova ordinanza di De Luca: gli atleti possono allenarsi, ma nel rispetto delle norme

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza n. 43 che definisce la possibilità di allenarsi per gli atleti, professionisti e non professionisti, rispettando queste disposizioni.

A decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti di adeguamento o aggiornamento sulla base della evoluzione della situazione epidemiologica, sono consentite, sul territorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti
di discipline sportive anche non individuali, purché gli allenamenti siano effettuati in forma
individuale e alle seguenti condizioni, da garantire a cura e spese della società o federazione di appartenenza:

1.1) previo espletamento di test diagnostici sugli atleti al fine di accertare la negatività al Coronavirus;
1.2) disponibilità di spazi delimitati di allenamento ad uso esclusivo di ciascun atleta per tutta la sessione di allenamento, anche ricompresi in aree di più vasta estensione;
1.3) limitazione dell’uso degli spogliatoi ed altri spazi comuni secondo modalità idonee ad assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e fatta salva l’adozione delle misure di cui al successivo punto 1.5; con raccomandazione alle singole società e federazioni di disporre, ove necessario, che gli atleti accedano agli impianti già in tenuta di allenamento e rientrino a fine allenamento presso le proprie abitazioni, evitando l’uso di spogliatoi e docce presso l’impianto;
1.4) controllo medico con periodicità almeno settimanale sugli atleti;
1.5) adozione di adeguate misure igienico-sanitarie, secondo standard proposti dalle società o federazioni e assentiti dall’Unità di crisi regionale.
2. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) a carico della società o federazione.

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