Ieri sera è stata firmata l’ordinanza n. 65 dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.​

Questi i contenuti:

– Su tutto il territorio regionale, fino al 15 agosto 2020, salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conformità con l’assetto normativo vigente, con riferimento al trasporto pubblico locale si osservano le disposizioni seguenti.

– Con riferimento ai collegamenti marittimi:

– resta confermata la previsione della possibilità di occupazione del 100% dei posti seduti a bordo, con la precisazione che eventuali posti cd. “faccia a faccia” dovranno essere riservati esclusivamente a componenti dello stessa unità abitativa o gruppo familiare;

– resta confermato l’obbligo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine e moli) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi;

– resta confermato per gli esercenti l’attività di trasporto, di linea e non di linea, l’obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo;

– è fatto obbligo ai gestori del servizio di trasporto di rilevare la temperatura corporea dei passeggeri all’imbarco e di impedire l’accesso a bordo laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi;

– è fatto obbligo di osservanza delle ulteriori misure precauzionali e di sicurezza previste dall’allegato 2 al DPCM 14 luglio 2020;

– è fatta espressa raccomandazione alle Prefetture competenti e ai Comuni interessati di predisporre ed attuare idonei Piani di sicurezza ed ordine pubblico a bordo, volti ad assicurare la presenza sugli aliscafi e traghetti di unità di personale delle Forze dell’Ordine e/o della Polizia municipale al fine di garantire l’osservanza degli obblighi e misure di sicurezza vigenti, da parte del personale e dell’utenza, nonché le sanzioni di legge in caso di inosservanza;

– si rinvia, per quanto non previsto dal presente provvedimento, alle disposizioni di cui al Protocollo allegato n.2 al DPCM 14 luglio 2020 ad aggiornamento delle misure dei protocolli regionali adottati in materia.

– Con riferimento al trasporto su gomma e ferro:

– sono confermate le vigenti limitazioni all’utilizzo dei posti a bordo e le ulteriori disposizioni regionali, vigenti alla data odierna, in ordine all’obbligo di indossare la mascherina nei terminal, nelle stazioni, all’ingresso a bordo e per tutta la durata del tragitto.