L’Antitrust ribadisce: sono ingiustificate le restrizioni dei comuni all’espansione della tecnologia 5g. Nell’ultimo bollettino si legge infatti che “le disposizioni delle amministrazioni locali sono legittime nella misura in cui consentono comunque ‘una sempre possibile localizzazione alternativa’ (delle infrastrutture, ndr) e non determinano invece ‘l’impossibilita della localizzazione’. Tale principio è stato più volte ripreso anche dal Consiglio Stato”.

L’Antitrust ricorda inoltre che sempre il Consiglio di Stato ha già precisato: “Va dichiarata l’illegittimità di un regolamento comunale adottato ai sensi dell’articolo 8 comma 6 l. 22 febbraio 2001 n. 36, laddove l’ente territoriale si sia posto quale obiettivo, sebbene non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell’atto regolamentare, quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione (ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d’insediamenti”.

Quindi – scrive l’Autorità – “Gli atti amministrativi, quali le ordinanze sindacali o altri atti di indirizzo, che vietano in tutto il territorio comunale la sperimentazione, installazione e diffusione di impianti di telecomunicazione mobile con tecnologia 5G, in attesa di dati scientifici più aggiornati, costituiscono un ostacolo assoluto e generalizzato all’installazione di impianti di telecomunicazione mobile con tecnologia 5G e rappresentano una barriera al libero dispiegarsi della concorrenza, nonché alla libertà di stabilimento e alla prestazione dei servizi da parte degli operatori di telefonia”.

Dunque ” Alla luce dell’importanza degli effetti sull’intero sistema economico che le tecnologie di telecomunicazione 5G avranno nei prossimi anni in Italia, l’Autorità ritiene quanto mai prioritaria l’eliminazione degli ostacoli ingiustificati e non proporzionati all’intervento infrastrutturale mediante la definizione di un’azione amministrativa efficace ed efficiente”.

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