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Consiglieri Comunali del Partito Democratico di Torre del Greco, premesso che:

la retribuzione minima è un diritto riconosciuto in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea che la raggiungono tramite l’istituzione di un salario minimo o attraverso la contrattazione collettiva;

la Costituzione della Repubblica Italiana chiarisce che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e la qualità del lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”;

la Cassazione ha recentemente confermato il diritto del lavoratore al salario minimo costituzionale, congruo e dignitoso: in particolare la sentenza del 02.10.2023, n. 27713, della Sez.

Lavoro, ha stabilito che “Nell’attuazione dell’art. 36 Cost., il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.

– Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe”;

il Consiglio dell’Unione Europea ha dato il via libera definitivo alla direttiva che introduce un minimo salariale adeguato nei Paesi UE per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori e rafforzare i CCNL;

l’art Art. 11 del dlgs 36 del 2023 “ Codice Appalti” prescrive che:
1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.

3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele”;

la giurisprudenza ritiene legittimo richiedere all’operatore economico tutele rafforzate a favore dei lavoratori in appalti pubblici, in quanto non sono imposte con un provvedimento amministrativo autoritativo, ma sono liberamente accettate dall’imprenditore che sceglie di partecipare alla gara, le cui condizioni sono state valutate e liberamente accettate nell’esercizio della propria autonomia imprenditoriale;

nella presente legislatura della Repubblica, la Commissione XI Lavoro ha avviato, il 22 marzo 2023, l’esame in sede referente di proposte di legge in materia di salario minimo (A.C. 141, A.C. 210, A.C. 216, A.C. 306, A.C. 432, A.C.1053 e A.C. 1275);

nella seduta del 12 luglio è stata adottata quale testo base per il seguito dell’esame la proposta di legge A.C. 1275;

sempre più comuni stanno adottando atti d’indirizzo politico per istituire un “salario minimo comunale” volto a garantire una soglia minima retributiva di 9 euro in tutti gli appalti di servizi ed opere di propria competenza;

a titolo di esempio si citano i casi dei comuni di Firenze, di Napoli, di Bacoli, Modena, Livorno e Milano -:

impegnano l’amministrazione di Torre del Greco e il Sindaco

1.ad indicare in tutte le procedure di gara, in coerenza con quanto previsto all’art. 11 del Codice degli Appalti, che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo maggiormente attinente alla attività svolta stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti

di miglior favore;

2. a verificare che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l’ora;

3. a verificare, ai sensi dell’art. 11 del Codice degli Appalti, qualora gli operatori economici dichiarino, in sede di offerta, un differente contratto collettivo da essi applicato, che tale diverso contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante;

4. a verificare puntualmente il rispetto dell’applicazione del contratto e delle condizioni contrattuali in maniera costante redigendo ogni 6 mesi un report relativo agli appalti in essere del Comune di Torre del Greco e alle verifiche sui contratti;

5. ad organizzare incontri con le organizzazioni sindacali al fine di verificare come raggiungere l’obiettivo per l’Amministrazione Comunale che tutti i contratti in esser prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l’ora.

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