Covid De Luca Regione

Covid: De Luca firma la proroga della limitazione alla mobilità. Di seguito, un estratto nell’Ordinanza n.87:

1.Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione
epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale sono confermate le seguenti misure di contenimento e prevenzione dei contagi:
1.1. l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e
comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento previsti dal DPCM 24 ottobre 2020;
1.2. fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 24 ottobre 2020, a tutti gli esercizi di
ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, pub, vinerie e simili), dalle ore 22,30
è fatto divieto di vendita con asporto. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che
ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono
esercitare la propria attività nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti,
assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque
ammessa, con possibilità di disporre la partenza dell’ultima consegna fino alle ore 23,00;
1.3 è fortemente raccomandato di non allontanarsi dal proprio comune di domicilio, dimora o residenza, se non strettamente necessario.
In ogni caso:
a) dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di
salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di
lavoro;
b) per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio
abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono
consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario,
esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari,
scolastiche, di formazione – incluse l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti
connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti – o socioassistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni
caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di
lavoro. Il divieto non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni
italiane o straniere o verso i luoghi di imbarco (stazioni, porti, aeroporti);
1.4 la prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamenti ai
sensi del punto 1.3 della presente ordinanza incombe sull’interessato e deve essere assolto
producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Articolo precedenteCovid: boom di contagi tra il personale dell’ospedale di Boscotrecase
Articolo successivo“Affermazioni false sulle spese della Regione”: la smentita di De Luca